Consulenza marcatura CE Macchine e insiemi
Il SEMPREANORMA è una procedura tecnica brevettata e controllata da un organismo notificato Europeo (protocollo N° 1878ANT00071107) prevista per certificare, verificare e assicurare i requisiti di sicurezza di impianti, macchinari e attrezzature sia in fase di immissione sul mercato sia durante l’uso quotidiano nel tempo.
Per ogni elemento soggetto a certificazione “SEMPREANORMA” verrà redatto un apposito fascicolo completo di tutte le informazioni necessarie così come previsto dagli standard di riferimento.
Il fascicolo verrà inserito sul portale www.sempreanorma.it e qui sarà accessibile, ad uso esclusivo del personale autorizzato (username e password) per le attività consentite dalla Legge.
Il sistema, che opera secondo schemi logici preimpostati, permetterà di elaborare (nel corso degli anni) l’attestato di mantenimento della conformità alle norme applicabili di settore.
Il modello consente di raggiungere l’obiettivo della:
- certificazione CE di macchine complesse e/o linee assemblate dopo il 1996;
- certificazione CE di macchine autocostruite dopo il 1996;
- valutazione e atto peritale per macchine non CE secondo All. V D.L.vo 81/2008;
- valutazione e atto S.G.S.L. peritale per macchine CE secondo All. I della Direttiva Macchine pertinente.
La procedura opera nell’ambito degli schemi previsti da:
- OHSAS 18000;
- UNI INAIL S.G.S.L.
Costruttore
Modello di organizzazione per la gestione dell'iter certificativo secondo quanto previsto dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Il sempreanorma consente di formalizzare l’iter certificativo di cui all’art. 5 della Direttiva 2006/42/CE e Art. 3 del DLGS 17/2010 ed in particolare formalizza un protocollo operativo e riscontrabile dell’avvenuto processo di controllo interno di fabbricazione così come previsto dall’Allegato VIII.
Utilizzatore
Modello di organizzazione per la parte relativa alla gestione degli impianti e dei macchinari come previsto dal D.L.vo 81/2008 Art.30
Il sempreanorma consente ottemperare agli obblighi di legge in capo al datore di lavoro di cui all’art. 71 del D.L.vo 81/2008 ed in particolare:
- verifica della conformità dei requisiti di sicurezza (atto peritale);
- valutazioni in fase di acquisto;
- valutazione della corretta installazione;
- pianificazione delle attività di verifica e manutenzione dei componenti di sicurezza compreso la tenuta del registro dei controlli (comma 8 e 9).